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Il Presidente della Camera dei deputati è la terza più importante carica dello Stato Italiano (dopo il Presidente della Repubblica e il quello del Senato). Attualmente la carica è ricoperta da Gianfranco Fini. Il suo ruolo principale è quello di provvedere al corretto funzionamento della Camera dei Deputati, garantendo l'applicazione del regolamento e provvedendo al buon andamento delle strutture amministrative della stessa. Egli rappresenta la Camera e, in aula, giudica della ricevibilità dei testi, mantiene l'ordine e dirige la discussione. Al Presidente spetta la scelta della Commissione permanente cui far esaminare i progetti di legge presentati alla Camera (salva opposizione di un capogruppo o di un decimo dei deputati, che rimette all'Aula la decisione).
L'attuale presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini.
Il compito di dirigere la seduta è svolto dal Presidente anche mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi degli artt. 58 ss. del regolamento della camera: egli può richiamare all'ordine un deputato nominandolo, allontanarlo dall'aula o, nei casi più gravi, censurarlo, sospendendolo da 2 a 15 giorni. Secondo quanto previsto dall'art. 55 della Costituzione egli presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune (che si hanno "solo nei casi stabiliti dalla Costituzione" per eleggere il Presidente della Repubblica, i cinque membri della Corte Costituzionale di nomina parlamentare, un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e per la formazione della lista dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a senatore, che andranno ad integrare la composizione della Corte Costituzionale in caso di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica) e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica prima dello scioglimento delle Camere (assieme al Presidente del Senato, secondo quanto disposto dall'art. 88 della Cost.). Quanto all'elezione del Presidente della Repubblica, spetta al Presidente della camera la convocazione delle Camere 30 giorni prima della scadenza (ex art. 85 Cost.) o 15 giorni dopo la morte o le dimissioni dello stesso Capo dello stato (art. 86 Cost.). L'elezione del Presidente della Camera avviene a scrutinio segreto e, secondo quanto disposto dal regolamento della stessa, a maggioranza con quorum dei due terzi dei componenti nelle prime tre sedute, a maggioranza assoluta dei presenti dopo la terza. Di concerto con il Presidente del Senato, quello della Camera nomina i membri di alcune importanti autorità amministrative (quella per la concorrenza e quella per la editoria e la televisione), del Consiglio di amministrazione della RAI, del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti. La ragione per cui la nomina a cariche così importanti è affidata ai due Presidenti delle assemblee è stata, in passato, legata alla tendenziale imparzialità che le modalità di elezione (con le ampie maggioranza richieste) garantivano e, soprattutto, alla prassi per cui uno dei due Presidenti doveva appartenere alla maggioranza e l'altro al maggior gruppo di opposizione. modifica Voci correlate
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